Lega 822

Manifesto costitutivo

MANIFESTO COSTITUTIVO DELLA “LEGA ARTICOLO 822 – IL DEMANIO APPARTIENE AI CITTADINI”

È arrivato finalmente il momento di rispettare la legge, contabilizzando correttamente il demanio, ossia i beni di cui all’art. 822 c.c., oltre all’etere, in quanto dichiarato demanio dalla Corte Costituzionale con più sentenze.
Dispone infatti l’art. 14 (Conto generale del patrimonio), c. 2, del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 2799 (Legge finanziaria Ciampi): “Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all’art. 822 del Codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti legge, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato”.

Ora, ciò avviene attualmente in modo solo simbolico e forfettario, senza alcuna accuratezza analitica, sicché i valori indicati nel conto del patrimonio sono, ci sia consentito dirlo, ridicoli, rispetto al carattere poderoso dei beni di cui all’art. 822 c.c.; oltre all’etere, del quale usufruiscono emittenti radiotelevisive e colossi del web, autentici free rider del demanio, il che contribuisce a spiegare i loro utili iperbolici.
In base all’art. 822 c.c., infatti, “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”
A tutto ciò, oltre a dovere aggiungere l’etere, va assommato anche il valore dei grandiosi know how, di cui lo Stato dispone in tutti i settori in cui esprime capacità e potenza in termini di beni immateriali, dei quali sono parte le immani e colossali banche dati in mano dello Stato e di ciascun ente pubblico, nonché il patrimonio indisponibile e disponibile di cui all’art. 826 c.c..

Si tratta, quindi, di un poderoso capitale naturale e artificiale, fisso e circolante, materiale e immateriale, di valore inestimabile (al quale aggiungere quelle del patrimonio in senso più lato, ad esempio tutte le infrastrutture, opere pubbliche e simili), che appartiene direttamente ai cittadini.
Già i grandi giuristi bolognesi del medioevo, infatti, ritenevano che questi “beni della corona”, inalienabili da parte del sovrano, pena la violazione del giuramento di incoronazione, fossero in ultima analisi riconducibili al “popolo”, anche perché, in base alle Sacre Scritture, “Dio ha donato la Terra in comune agli uomini”.
Venendo a tempi più vicini a noi, è almeno dal XIX secolo che la dottrina costituzionalistica è unanime nel ritenere il demanio, in quanto afferente alla sovranità, di diretta e immediata proprietà del popolo sovrano.
Siffatta contabilizzazione non avrebbe certo un valore solo formale.
Intanto si tratterebbe di una grande operazione di trasparenza, dato che i cittadini conoscerebbero finalmente il valore delle ricchezze di cui dispongono, laddove evidentemente esistono interessi che premono, come avrebbe detto Amilcare Puviani, per l’occultamento di tali valori economico-finanziari.
Inoltre, sarebbe garanzia che eventuali dismissioni avvengano a valore di mercato e non si riducano a svendite, come inevitabilmente avviene quando si cede un bene di cui non si conosce il valore.
La contabilizzazione in base a criteri economici, così come previsto dalla legge, consente poi di considerare tali beni come produttivi: di utili, di rendite, di royalties (si pensi agli innumerevoli marchi di cui dispone lo Stato, non riconosciuti come tali), e così via, i quali, a nostro avviso, non devono andare a cadere nel “calderone” statale, ma, sulla base del principio costituzionale che il demanio è dei cittadini, devono andare direttamente ai cittadini, il che consente anche di trovare una copertura finanziaria alle prospettate ipotesi di reddito universale.
In definitiva, si tratta di prendere esempio dal modello Alaska, ove un fondo raccoglie gli introiti derivanti dal petrolio, per distribuirli direttamente ai cittadini e non alla burocrazia.
Ora, tutto ciò assume in prospettiva particolare rilevanza, dato che si parla di realizzazione, a carico della spesa pubblica e del debito pubblico, quindi di denaro dei cittadini, di grandi realizzazioni infrastrutturali, materiali e digitali, e allora sarebbe ottima cosa che anche di tali prospettati interventi vi fosse adeguata indicazione nel Conto generale del patrimonio, di tal che per i cittadini non si tratti solo di una spesa, ma di investimenti in conto capitale, i cui esisti risultino chiaramente dalle scritture contabili.

E’ evidente come una simile contabilizzazione produrrebbe conseguenze addirittura imprevedibili sull’intera questione della finanza pubblica, imponendo una ridiscussione di materie come il debito, la fiscalità, la moneta e, in genere, la possibilità di fare fruttare il patrimonio pubblico a diretto vantaggio della cittadinanza anche attraverso lo sfruttamento dei diritti immateriali e di proprietà intellettuale e industriale.
Si sono avuti due casi pilota molto indicativi di che cosa potrebbe comportare l’inquadramento corretto di questa problematica: la concessione del logo del “Colosseo” alla Tod’s di Della Valle, con diritto di sfruttamento privato a lungo termine e non a vantaggio della collettività; e l’esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Lombardia, presentato dall’avv. Fabio Massimo Nicosia e dal consigliere comunale Marco Cappato, per la valorizzazione a vantaggio della cittadinanza milanese dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, fonte di utili per privati sotto forma di diritti televisivi di discutibile legittimità, diritti di immagine e sponsorizzazioni.
Si propongono pertanto le seguenti iniziative:
a. Dare vita a un gruppo di lavoro che sia posto nella condizione di studiare e approfondire, le modalità dell’operazione sul piano tecnico- contabile, tenendo conto altresì delle implicazioni derivanti da eventuali prospettive di federalismo demaniale;
b. Premere in sede governativa perché si avvii un processo di effettiva implementazione della normativa al riguardo;
c. Prendere contatto con enti regionali e locali perché procedano autonomamente alla contabilizzazione del proprio patrimonio in base ai principi di economicità;
d. Valutare la possibilità di estendere l’iniziativa di esposti alla Corte dei Conti per danno erariale, simili a quello relativo allo Stadio Meazza di San Siro;
e. Avviare un’operazione di verifica del rapporto costi/benefici della concessione del logo del Colosseo a Diego Della Valle, nella prospettiva dell’eventuale revoca o annullamento d’ufficio della concessione stessa.
Al fine di conseguire questi obiettivi estremamente importanti, i sottoscritti decidono di fondare la “Lega Articolo 822 – Il demanio appartiene ai cittadini”, proponendosi di coinvolgere a tale scopo cittadini, persone del mondo della cultura, tecnici del settore contabile, finanziario e dell’estimo, personaggi politici consapevoli.
Milano-Roma, 11 luglio 2021

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LEGA ARTICOLO 822 – IL DEMANIO APPARTIENE AI CITTADINI”

Art. 1. È costituita l’Associazione “Lega Articolo 822 – Il Demanio appartiene ai Cittadini”, in seguito anche “Lega 822” o “l’Associazione”.

L’Associazione è senza scopo di lucro, ha durata illimitata nel tempo e la sua vita interna è regolata dal presente Statuto.

Art. 2. L’Associazione ha per oggetto l’assunzione di iniziative, volte ad ottenere la corretta contabilizzazione, in modo analitico, nel Conto Generale del Patrimonio dello Stato, così come previsto dall’attuale art. 14, c. 2, del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (legge finanziaria “Ciampi”), o in qualsiasi altro documento sia previsto all’uopo, nonché dei corrispondenti documenti delle Regioni e degli Enti Locali, dei beni e dei diritti, di cui all’art. 822 c.c. e seguenti., compresi quelli costituenti il patrimonio indisponibile di cui all’art. 826 c.c., nonché degli altri beni di titolarità pubblica immateriali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’etere, i know-how, i loghi, i marchi, i brevetti, i copyright, e in genere il capitale di conoscenza riferibile ai soggetti di diritto pubblico.

L’Associazione persegue altresì l’obiettivo della protezione, della tutela e della valorizzazione economica e finanziaria di questi beni e diritti, nonché di tutti quelli previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, compresi i beni e i diritti paesaggistici e ambientali, a vantaggio diretto e immediato dei cittadini, secondo le linee indicate dal “Manifesto Costitutivo della Lega Articolo 822 – Il Demanio appartiene ai Cittadini”, facente parte integrante del presente Statuto e qui allegato.

A tal fine, l’Associazione può:

  • dare vita a gruppi di lavoro indirizzati allo studio e all’approfondimento delle modalità dell’operazione sul piano tecnico-contabile, tenendo conto altresì delle implicazioni derivanti da eventuali prospettive di federalismo demaniale;
  • porre in essere iniziative, a livello sia politico che giuridico, affinché si avvii un processo di effettiva implementazione della normativa al riguardo;
  • prendere contatti con enti regionali e locali affinché procedano autonomamente alla contabilizzazione del proprio patrimonio in base a criteri di economicità;
  • coinvolgere, a tali fini, esponenti del mondo della cultura, tecnici del settore contabile, finanziario e dell’estimo, giuristi e personaggi politici, e chiunque altro si ritenga necessario ai fini del buon esito dell’operazione;
  • proporre in sede amministrativa e in tutte le giurisdizioni, interne e internazionali, iniziative di ricorso, di esposto, di denuncia o di azione, amministrativa, civile, penale e contabile, e presso le Autorità Indipendenti interne e internazionali, anche a fini risarcitori del danno erariale procurato, finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari, come sopra indicati, sia a livello di interessi legittimi e di diritti soggettivi individuali, sia al livello degli interessi diffusi e collettivi (Cons. Stato, Ad. Plen., Sent. N. 6/2020).

Inoltre, l’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, può promuovere:

  • attività culturali, quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri di qualsiasi tipo e natura;
  • attività di formazione, corsi di aggiornamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
  • attività editoriale e di promozione editoriale, pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • realizzazione di siti internet e/o di blog per divulgazione della Lega e delle sue iniziative, per approfondimenti, dibattiti e discussioni sui temi oggetto dell’attività associativa;

Ai predetti fini, l’Associazione dà impulso a rapporti ed intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni e fondazioni che perseguano fini analoghi o affini, anche, eventualmente, a mezzo di reciproca federazione.

Art. 3. La “Lega 822” è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle sue finalità, che ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono in:

  • soci ordinari: persone fisiche che abbiano corrisposto la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • soci istituzionali: associazioni, enti o istituzioni, nella persona del loro rappresentante legale pro tempore, che contribuiscano con la loro opera ovvero con il loro sostegno ideale o finanziario alla costituzione ed alla realizzazione del programma dell’Associazione.

Art. 4. L’ammissione dei soci ordinari e istituzionali è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta, anche per via informatica e telematica, del richiedente.

Contro il rifiuto motivato di ammissione, il richiedente può proporre, entro 10 giorni, richiesta di riesame allo stesso Consiglio direttivo, che delibera definitivamente nei successivi 10 giorni.

Art. 5. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Il socio che abbia tenuto comportamenti difformi, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione potrà essere deferito dal Segretario al Consiglio direttivo per la valutazione di detti comportamenti.

Il Consiglio direttivo si dovrà esprimere entro 20 giorni, deliberando in modo inappellabile l’archiviazione ovvero l’applicazione di una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art. 6. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e tale diritto non può essere escluso per nessuna ragione.

Il voto è segreto e individuale, senza possibilità di delega.

Art. 7. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • proventi di eventuali attività commerciali, che dovranno essere marginali rispetto alle attività di cui all’art. 2;
  • ogni altro tipo di entrate, anche derivanti dalla gestione di beni mobili o immobili.

I contributi sono costituiti dalle quote di associazione annuale dei soci, stabilite dal Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 8. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione o pubblicati sul sito dell’Associazione, se esistente, entro i 15 giorni precedenti la data in cui è prevista l’approvazione da parte dell’Assemblea, per essere consultati da ogni socio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ogni anno entro il mese di aprile e, successivamente all’approvazione, affissi all’albo della sede dell’Associazione o pubblicati sul sito dell’Associazione, se esistente.

Art. 9. Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo.
  • Il Presidente

Art. 10. L’Assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque siano le somme versate all’Associazione a qualsiasi titolo.

È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo.

In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità dell’Assemblea prescinde dal numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione deve essere fatta con avviso affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea o pubblicato sul sito dell’Associazione, se esistente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, mediante affissione all’albo della sede o sul sito dell’Associazione, se esistente, del relativo verbale.

Art. 11. L’Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti funzioni:

  • approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  • approva gli eventuali regolamenti interni;
  • elegge i membri del Consiglio direttivo.

L’Assemblea in sede straordinaria:

  • delibera sulle modifiche dello Statuto nonché sulla decadenza dei componenti gli organi statutari; l’art. 2 non è modificabile.
  • delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale.

Art. 12. Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15, eletti ogni tre anni dall’Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente, che lo convoca e lo presiede. Il Presidente eletto assume la legale rappresentanza dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci. È validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente può attribuire ai membri del Consiglio direttivo specifici incarichi e responsabilità, a seconda delle necessità dell’Associazione, e gli stessi svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il solo rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 13. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce almeno tre volte l’anno. È convocato dal Presidente, o da almeno la metà dei componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e definisce il programma di iniziative dell’Associazione.

Nella gestione ordinaria le sue funzioni sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo annuale;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote di associazione annuale.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione o pubblicare sul sito dell’Associazione, se esistente.

Art. 14. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in sede straordinaria con la maggioranza di almeno il 50% dei soci ordinari.

L’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione al momento dello scioglimento deve essere devoluto ad altra associazione aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190, della Legge 23.12.1996, n. 662.

Art. 15. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e di ogni altra normativa vigente in materia.